Il matrimonio ‘rato non consumato’: di che cosa si tratta?

Nel presente contributo mi soffermerò, sulla base delle premesse formulate nel mio precedente intervento, sul matrimonio c.d. rato e non consumato al fine di comprendere quali effetti derivano nei confronti dei coniugi e della loro unione.

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La mancata consumazione del rapporto coniugale con atto sessuale completo può essere motivo di dispensa, e dunque di scioglimento del matrimonio, da parte del Pontefice, poiché rappresenta, per la Chiesa cattolica, la volontà di non generare la prole alla quale il vincolo coniugale è preordinato per sua natura.

Innanzitutto che cosa si intende con il termine matrimonio ‘rato’? Si definisce matrimonio rato il matrimonio che è stato celebrato seguendo le normali procedure ed è pertanto valido: rato, sul piano letterale, significa, appunto, ‘approvato’, ‘sancito’.

Quando si parla di matrimonio rato non consumato ci si riferisce ad un’unione che malgrado sia stata celebrata regolarmente, senza vizi di forma o altri impedimenti, non è però stata consumata, cioè non v’è stato incontro sessuale fra i coniugi, ed ci sono quindi i presupposti per l’annullamento.

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In quali casi è possibile richiedere la dispensa per il matrimonio rato e non consumato? Le condizioni necessarie per ottenere la dispensa pontificia sono essenzialmente due:

A. L’inconsumazione (provata, ad esempio, con l’impotenza del marito antecedente alle nozze o lo stato di verginità della donna);

B. L’esistenza di una giusta causa (es. timore di un grave scandalo, avversione indicibile tra i coniugi, etc).  

La procedura prevede che il Vescovo diocesano competente (vale a dire quello del domicilio del coniuge richiedente), dopo aver ricevuto la richiesta, proceda all’istruttoria per accertare se esistano o meno i requisiti per la concessione del beneficio della dispensa. La prova della mancata copula coniugale può essere data mediante esame medico, audizione delle parti interessate e dei testimoni, oppure accertando che i consorti, successivamente al matrimonio, abbiano sempre vissuto separatamente (cd. mancanza di coabitazione).

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Terminata questa fase, il relativo fascicolo viene trasmesso al Tribunale della Sacra Rota in Roma, per il riesame e la valutazione del complessivo materiale probatorio raccolto in precedenza, e in vista del parere da sottoporre eventualmente al Pontefice, a cui è riservata in via esclusiva la concessione della dispensa

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Avv. Roberto Pusceddu