La donna ed il diritto di difendersi nel processo: Garantire un’effettiva tutela.

Nel presente contributo mi soffermerò su una tematica che è stata oggetto di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, le cui pronunce confermano che il diritto è un fenomeno in continuo evolversi e, necessariamente, dobbiamo stare al passo con esso.

La tematica è il c.d. patrocinio a spese dello stato (anche detto, impropriamente, ‘gratuito patrocinio’). Si tratta di un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento per garantire l’esercizio di difesa.

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Esso ha lo scopo di attuare l’art. 24 della nostra Costituzione e garantire un effettivo esercizio di difesa anche a coloro non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di sostenerne le spese. Sancisce, infatti, l’art. 24 Cost: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione […]”.

Per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, occorre sussistano indispensabili presupposti: fra tutti, occorre avere un reddito imponibile ai fini Irpef, come risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82. Tale limite reddituale viene aggiornato ogni due anni, con decreto del Ministero della Giustizia, tenendo conto degli indici ISTAT.

Preme, in questa sede, rilevare come la Cassazione abbia affermato che, nell’ipotesi di violenza esercitata sulle donne, queste ultime hanno diritto ad accedere all’istituto del patrocinio a spese dallo Stato, a prescindere dal reddito della vittima. Si vuole, dunque, affermare il diritto ad una tutela giudiziale, la quale non può subire pregiudizi derivanti dalla capacità o incapacità economica della vittima.

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La donna, dunque, che sia vittima di violenze o maltrattamenti gode della possibilità di accedere sempre al patrocinio a spese dello Stato, anche se il proprio reddito (o quello del partner) supera i limiti fissati mediante Decreto Ministeriale. Tale agevolazione si propone il fine di incentivare le denunce dei reati che si consumano nell’ambito familiare.

Sono, altresì, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, i seguenti soggetti:

  • Vittime di violenza sessuale,

  • Vittime di stalking,

  • Vittime di maltrattamenti contro familiari o conviventi,

  • Vittime di pratiche di mutilazione degli organi genitali e vittime da reato commesso in danno di minori;

  • Altre ipotesi tassativamente previste.

Si ravvisa, dunque, la necessità che si offra alle donne – ed in generale, a soggetti vittime di particolari tipologie di reato -, la possibilità di accedere ad un istituto che garantisca la piena ed effettiva tutela difensiva prescindendo da limiti reddituali che potrebbero ostacolare o, quantomeno, rendere difficoltosa la attuazione di un diritto costituzionalmente garantito: il diritto alla difesa.

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Avv. Roberto Pusceddu