Inadempimento dell’obbligo di fedeltà: nessun risarcimento in caso di morte del coniuge tradito
Con il presente contributo desidero porre all’attenzione delle lettrici e dei lettori una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto l’ipotesi di risarcimento non dovuto in caso di sinistro stradale in favore del marito che ha tradito la moglie.
Di che cosa si tratta? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31950/2018, ha stabilito che non è dovuto alcun risarcimento da morte del congiunto, deceduto a seguito di sinistro stradale, al coniuge che aveva intrattenuto una relazione di natura extraconiugale.
Il coniuge superstite, al fine dell’ottenimento di tale risarcimento, avrebbe dovuto dimostrare di aver effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
È vero, infatti, che il fatto illecito – costituito dall’uccisione di uno stretto congiunto -, appartenente al nucleo familiare ristretto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto.
Tale danno consiste nella sofferenza morale che si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che caratterizza la vita familiare.
Nel caso in esame, la presunzione di tale danno non opera in quanto sono presenti elementi significativi di segno contrario (l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge) che costituiscono un evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà coniugale.
Spetterà, dunque, al coniuge superstite provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione non venne in alcun modo fornita prova circa l’esistenza di tale danno e, dunque, non v’è stato accoglimento della domanda risarcitoria.
Velatamente parrebbe che la Corte di legittimità abbia voluto sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di fedeltà; vi è da precisare che il coniuge superstite avrebbe avuto l’onere processuale di dimostrare l’effettiva sussistenza e persistenza del vincolo affettivo che lo legava alla moglie deceduta. Quale vincolo di natura affettiva avrebbe potuto ancora legare il coniuge traditore alla donna, la quale è stata deliberatamente tradita?