Lo ‘status’ di figlio: la titolarità di diritti e di doveri

Nel presente contributo ci si soffermerà sul rapporto genitori – figli, caratterizzato da una serie di diritti e doveri reciproci che costituiscono il presupposto per uno sviluppo dei soggetti – in quanto persone – all’interno della famiglia e della società.

La violazione di un dovere, in alcuni casi, può addirittura essere un reato.

Rivestire la qualità di genitore implica necessariamente l’assunzione della responsabilità di mantenere, istruire, educare ed assistere i propri figli rispettandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni.

Si tratta sia di un diritto sia di un dovere, poiché il solo fatto di procreare attribuisce alla madre ed al padre la responsabilità genitoriale. 

Anche un figlio ha dei doveri nei confronti della famiglia: deve rispettare i propri genitori, contribuire economicamente in base alle proprie capacità reddituali, deve assistere i genitori qualora fossero anziani e/o malati e può essere obbligato agli alimenti in caso di indigenza.

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Quali sono i principali diritti riservati ai figli?

Posto che oggi non esiste alcuna distinzione tra figli nati all’interno del matrimonio o fuori da esso e tra figli naturali, i diritti riconosciuti dalla legge sono validi per tutti, anche per i figli adottivi.

I principali diritti sono riconosciuti sia nella Costituzione che nel Codice Civile, per cui un figlio: – ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente nel rispetto delle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

In tal senso, i genitori hanno quindi il dovere di contribuire economicamente, ed in maniera proporzionale (a seconda dei redditi posseduti) alla crescita della prole, e di fornire le cure necessarie con spese ordinarie e straordinarie.

Devono consentire al minore di poter frequentare la scuola ed anche l’università una volta raggiunta la maggiore età, devono assicurarsi di impartire un’educazione improntata alla conoscenza delle regole alla base della società, devono rispettare le scelte che il figlio intraprende nel corso della vita.

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Se il mantenimento è obbligatorio per il figlio minorenne ed il maggiorenne affetto da disabilità, può esserlo anche qualora il figlio non sia economicamente autosufficiente, purché tale incapacità non dipenda da sua colpa; – il figlio che ha raggiunto i dodici anni (e se maturo, anche ad un’età inferiore) ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, come ad esempio nel caso in cui due genitori separati sono in disaccordo circa la linea educativa da intraprendere nei confronti del minore; – il figlio ha il diritto di crescere in famiglia, e di mantenere rapporti significativi con i parenti della madre e del padre.

Ai nonni è concesso il diritto di consultare il giudice se uno o entrambi i genitori ne impediscano la frequentazione; – il figlio ha il diritto di scegliere la religione da seguire, anche se uno o entrambi i genitori sono in disaccordo; – al figlio spetta il diritto di agire in giudizio per il riconoscimento o il disconoscimento della paternità, per la contestazioni ed il reclamo dello stato di figlio; – un figlio prevale rispetto agli ascendenti in caso di successione ereditaria. 

A lui spettano quote prestabilite sia in presenza di un testamento che in sua assenza, e tali quote sono divise in maniera proporzionale in presenza di altri fratelli e del coniuge superstite; – il figlio può agire in giudizio per pretendere gli alimenti da parte dei genitori, nel momento in cui fosse economicamente non autosufficiente e non per sua cola.

È il caso dello studente universitario o di chi ancora non è riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro.

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Quello appena delineato è un quadro sintetico di ciò che la legge riconosce a favore dei figli minorenni e maggiorenni.

Nel prossimo contributo ci si soffermerà sul versante genitoriale e si cercherà di fotografare il quadro dei diritti ed obblighi di cui sono, invece, titolari i genitori.

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Avv. Roberto Pusceddu